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SPID anche per i minori: tutto quello che c’è da sapere

Da qualche settimana AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha approvato e pubblicato le linee guida per il rilascio dell’identità digitale SPID anche per i minori di 18 anni. L’avvio della procedura è previsto nelle prossime settimane, a seconda delle tempistiche decise da ciascun Identity Provider (IdP).

Le linee guida

Ci saranno trattamenti e servizi diversi per i minori che hanno superato i 14 anni e per quelli che invece hanno tra i 5 e i 13 anni.

Ecco le regole nel dettaglio:

  • Under 14: i minori tra i 5 e i 13 anni potranno usare la propria identità digitale esclusivamente per i servizi online forniti dalle scuole e sotto stretto controllo del genitore, per un periodo sperimentale fino al 30 giugno 2023;
  • Over 14: i minori che hanno superato i 14 anni potranno dotarsi di SPID anche per accedere ai servizi dell’INPS (tramite l’area riservata MyInps), al Fascicolo Sanitario Elettronico e al portale dell’Automobilista, per la verifica dei punti sulla patente per i ciclomotori.

Prima dell’avvio dei trattamenti dei dati personali, AGID emanerà specifici provvedimenti - anche con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione sugli argomenti di comune competenza - attraverso cui saranno individuate:

  • Adeguate garanzie concernenti i presupposti e le modalità di rilascio di SPID ai minori fra i 5 e i 14 anni;
  • I trattamenti effettuabili da parte dei gestori dell’identità digitale;
  • I servizi che gli istituti scolastici potranno offrire ai minori.

La procedura per la richiesta dello SPID

I genitori possono richiedere il rilascio dello SPID per figli minorenni rivolgendosi al proprio Identity Provider (IdP), ovvero il gestore dell’identità digitale.

Quindi, il genitore deve:

  • Accedere con credenziali di livello 2 al servizio reso disponibile dal proprio IdP;
  • Inserire i seguenti dati relativi al minore: nome, cognome, codice fiscale e data di nascita;
  • Dichiarare la propria qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore;
  • Dichiarare di essere delegato alla richiesta di SPID da parte dell’eventuale genitore non richiedente o di essere l’unico che esercita responsabilità genitoriale sul minore;
  • Accettare la ricezione di notifiche da parte dell’IdP per l’autorizzazione all’utilizzo di SPID da parte del minore.

Dopodiché l’IdP genererà il codice del genitore e lo assocerà al codice di verifica assegnato al minore. Sarà compito del genitore comunicare il codice a quest’ultimo, che lo utilizzerà per completare la procedura di rilascio dell’identità digitale.

La questione privacy

Prima dell’approvazione, il provvedimento è stato oggetto anche di un parere del Garante della privacy, che ha dato alcune indicazioni in merito a:

  • Accertamento del ruolo del genitore, in modo da effettuare verifiche puntuali che permettano lil controllo anche della potestà genitoriale;
  • Modalità di acquisizione del documento di identità del minore;
  • Cosa avviene al compimento della maggiore età, al cui proposito è stata evidenziata la necessità che il neomaggiorenne venga messo nelle condizioni di esprimere il proprio consenso o, al contrario, di revocarlo; per fare ciò, è stato chiesto di prevedere una sospensione dello SPID con conseguente riattivazione in caso di volontà positiva, o definitiva cancellazione in caso contrario;
  • La necessità che i SP (Service Provider) definiscano con attenzione quali servizi possono essere offerti ai minori e quali no;
  • Infine, per i minori di 14 anni, l’Autorità ha acconsentito soltanto ad un periodo di sperimentazione fino al 30 giugno 2023 e lo ha limitato ai servizi online offerti dalle scuole, come il registro elettronico.

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Il passaggio alla maggiore età

Le linee guida dell’AGID stabiliscono che al compimento del diciottesimo anno di età l’IdP ha l’obbligo di inviare un messaggio al neomaggiorenne, mettendo a sua disposizione un servizio per revocare, previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2, la propria identità digitale.

Nel caso in cui il soggetto non chieda la revoca, l’identità digitale resterà attiva, ma l’IdP ha l’obbligo di:

  • Eliminare i legami con l’identità digitale del genitore;
  • Rimuovere le limitazioni precedentemente imposte alla minore età;
  • Cancellare tutte le informazioni relative all’utilizzo dell’identità digitale del minore rese disponibili al genitore, fatta eccezione per i log, in ragione del dovuto rispetto della politica di Data Retention.

 

Conclusioni

Il provvedimento può essere utile soprattutto per la fascia di età dai 14 anni in poi, in cui i ragazzi potrebbero avere maggiori necessità di utilizzo di servizi in rete che necessitano di autenticazione; vedremo se invece le famiglie accoglieranno con favore la possibilità di richiedere lo SPID anche per i minori di 14 anni.

Un problema ancora difficile da risolvere è rappresentato dall’accesso dei minori ai Social Network, per cui sarebbe, invece, opportuno un intervento più deciso della normativa. Infatti, rispetto all’utilizzo dei servizi in rete - che è un’esigenza assolutamente fondamentale per questa fascia di età - è nell’ambito dell’accesso ai social media che è più evidente la necessità di protezione dei minori. 

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